L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
I nuovi codici sono stati utilizzabili già dall'1.10.2020 ma diventano obbligatori dall'1.1.2021.
NUOVI TIPI DOCUMENTO
Sono stati introdotti nuovi codici che elenchiamo qui di seguito con una breve descrizione.
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno.
Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento/ industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società francese).
TD18 Integrazione per acquisto di beni intraUE
Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19 Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
Il codice "TD20" va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente / committente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. In tal caso nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vengono inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
TD21 Autofattura per splafonamento
L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore sono gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)
L'utilizzo dei nuovi "Tipo documento" da TD17 a TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. "spesometro estero" o "esterometro". Infatti, come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata: emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni); emessa / ricevuta fattura elettronica;
L'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili / passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all'Agenzia di effettuare la "rettifica" al fine della determinazione del volume d'affari (rigo VE40 del mod. IVA);
In merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD27 consente l'emissione dell'autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l'acquirente / committente.
NUOVI CODICI NATURA OPERAZIONE
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la "Natura" delle operazioni:
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9).
Si rammenta che la natura dell'operazione va specificata in presenza di un'operazione senza indicazione dell'IVA.
A decorrere dall'1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6
N1 Escluse ex art. 15
N2 (NON SOGGETTE)
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2 Non soggette - altri casi
N2.2 Non soggette ad IVA ai sensi art. 7-ter C. 1 lett. a) del DPR n 633/72
N3 (NON IMPONIBILI)
N3.1 Non imponibili - esportazioni
N3.2 Non imponibili - cessioni intraUE
N3.3 Non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N4 Esenti
N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 (INVERSIONE CONTABILE)
N6.1 Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile - altri casi
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).