Le dichiarazioni di intento - la dichiarazione d'intento emessa dall'esportatore abituale al fine di effettuare acquisti in sospensione d'imposta *** AGGIORNAMENTO *** COSA CAMBIA DAL 01 GENNAIO 2022

L’esportatore abituale, per poter effettuare acquisti in sospensione d'imposta deve emettere una dichiarazione d'intento.

Vediamo quali caratteristiche deve avere questo documento.

La dichiarazione d'intento deve essere emessa in duplice copia.

Essa deve essere numerata progressivamente per ogni anno solare.

Una copia della dichiarazione d’intento deve essere consegnata o inviata al fornitore nazionale prima che sia effettuato il primo acquisto per il quale si chiede di non applicare l’IVA.

Se si intende usufruire della sospensione d’imposta per delle importazioni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana.

La dichiarazione d’intento può essere emessa con riferimento:

  • a tutti gli acquisti di beni e/o di servizi fatti presso un certo fornitore nazionale in un certo periodo di tempo (esempio: tutti gli acquisti effettuati presso il fornitore Rossi nel corso dell’anno);

  • a tutti gli acquisti di beni e/o di servizi fatti presso un certo fornitore entro un determinato valore indicato nella dichiarazione d’intento (esempio: tutti gli acquisti effettuati presso il fornitore Rossi fino al limite di 50.000 euro);

  • ad un singolo acquisto.

Nel caso di importazioni, la dichiarazione d’intento da presentare in dogana si può riferire sempre ed esclusivamente ad un singolo acquisto. Quindi non possono essere presentate dichiarazioni cumulative.

La dichiarazione d’intento deve essere compilata su modello conforme a quello ministeriale approvato con DM.16.12.1986.

Con tale documento l’esportatore abituale:

  • dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere considerato un esportatore abituale;

  • rende noto al fornitore, la sua volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.

Le dichiarazioni d’intento perdono sempre la loro validità al 31 dicembre dell’anno di emissione.

Nel caso in cui l’esportatore abituale si rende conto che sta per esaurire il plafond disponibile deve inviare tempestivamente una comunicazione con la quale revoca la dichiarazione d’intento precedentemente inviata.

Anche la revoca va compilata in duplice copia.

Una volta ricevuta la revoca il fornitore emetterà le successive fatture con applicazione dell’IVA.

Per quanto riguarda la numerazione delle dichiarazioni d’intento la R.M. 26/07/1985 n.355803 ha precisato che, in caso di ricevimento delle dichiarazioni d’intento nel mese di dicembre ma il cui effetto riguarda operazioni dell’anno successivo, deve essere applicata la numerazione dell’anno successivo per permettere di individuare correttamente l’anno di valenza della dichiarazione.

 

*** AGGIORNAMENTO  *** COSA CAMBIA DAL 01 GENNAIO 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.

L'articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:

  • l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  • l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate infatti effettuerà una serie di controlli elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento.

L'avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

Nello specifico dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16  per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1  deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
  • nel campo 2.2.1.16.2  deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4  deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Vediamo qui come gestire l'emissione della fattura ad un esportatore abituale che abbia rilasciato una o più dichiarazioni di intento:

 

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