Dal punto di vista contabile, le misure operative relative al trattamento degli assegni "senza provvista" si riflettono in capo al beneficiario e al traente, come di seguito illustrato.
SOGGETTO BENEFICIARIO
Riscontrando la mancanza di fondi sul conto del traente, il successivo incasso di quanto
spettante (valore nominale + oneri accessori) comporta:
- la chiusura del credito nei confronti del traente (cliente);
- la rilevazione a Conto economico della penale del 10%;
- la rilevazione a Conto economico degli interessi per ritardato pagamento;
- la rilevazione a Conto economico del rimborso delle eventuali spese sostenute per il protesto.
Si evidenzia che per i soggetti che redigono il bilancio UE deve essere contabilizzata la "chiusura" del credito nei confronti del traente (cliente) già con il ricevimento dell'assegno utilizzando il conto "assegni in cassa". Tale ultimo conto sarà stornato solo a seguito dell'accredito in c/c dell'assegno.
SOGGETTO TRAENTE
Il soggetto traente, essendo stata riscontrata la mancanza di fondi per il pagamento dell'assegno, dovrà procedere alternativamente:
- alla provvista in banca dei fondi necessari;
- al pagamento diretto del debito nei confronti del fornitore.
In ogni caso, lo stesso dovrà altresì rilevare il pagamento nei confronti del fornitore:
- della penale del 10%;
- degli interessi per ritardato pagamento;
- del rimborso delle eventuali spese sostenute per il protesto.
Si ipotizzi che la Alfa vanti un credito nei confronti della Beta per forniture pari a € 18.000. A pagamento di tale somma, la Beta ha rilasciato un assegno bancario, risultato "non coperto". Nei termini di legge la stessa ha quindi provveduto alla costituzione della provvista necessaria per il pagamento di quanto dovuto, pari a € 19.850, così determinato:
- € 18.000 valore nominale dell'assegno;
- € 1.800 penale;
- € 50 interessi per ritardato pagamento.
La scrittura contabile per la Alfa è la seguente:
Banca a Diversi 19.850
Clienti 18.000
Penale assegni scoperti 1.800 (componente positivo di reddito che in Bilancio Cee va in C16)
Interessi per ritardato pagamento 50
TRATTAMENTO IVA DELLA PENALE E DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Le somme incassate a titolo di penale (10% dell'importo nominale dell'assegno) e degli interessi
per ritardato pagamento rappresentano operazioni escluse da IVA ex art. 15, comma 1, n. 1),
DPR n. 633/72, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.